Art. 1.
(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n.161, e della legge 13 febbraio 2001, n. 45, accertando in particolare:

          a) le ragioni che hanno portato a impiegare ingenti somme per soddisfare le richieste di alcuni collaboratori;

          b) se siano state recuperate da parte dello Stato le somme pagate ai collaboratori dei quali si è successivamente accertato il mendacio o la violazione della convenzione stipulata;

          c) quanti anni di carcere siano stati espiati da chi, accusato dai collaboratori, è risultato poi innocente e quali conseguenze concrete ciò ha comportato per il collaboratore;

          d) i rapporti economici tra i collaboratori e i loro difensori;

          e) gli ambiti del controllo del Servizio centrale di protezione istituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni;

          f) i criteri adottati per l'inserimento o per l'espulsione del collaboratore nel programma di protezione;

 

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          g) le vicende legate al fenomeno allarmante dei numerosi pentiti che sono tornati a delinquere.

      2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.